IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017  e,
in particolare, l'allegato A, punto 2); 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2302  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici collegati, che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che  istituisce  regole  comuni  in
materia di compensazione ed  assistenza  ai  passeggeri  in  caso  di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo  prolungato  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle  persone  con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 
  Visto il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile  2009,  relativo  alla  responsabilita'  dei
vettori che trasportano passeggeri via  mare  in  caso  di  incidente
(Testo rilevante ai fini del SEE); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti  dei  passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE); 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE); 
  Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori e  che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per
i consumatori); 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'articolo
14; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante codice del consumo, a  norma  dell'articolo  7
della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   della   direttiva   2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno; 
  Visto l'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  e
successive modificazioni, recante codice della normativa  statale  in
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma  dell'articolo  14
della legge 28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della
direttiva 2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo  termine,
contratti di rivendita e di scambio; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante
modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile  2011,  n.
59, e 21 novembre 2005, n. 286, nonche'  attuazione  della  direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente
la patente di guida; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, recante recepimento della  direttiva  2007/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  5  settembre  2007,  relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  162
del 12 luglio 2008; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43,  recante
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale   di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
terremotate del maggio 2012 e  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo  e  la  realizzazione  degli  interventi   per   Expo   2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni  sulla
composizione del CIPE e, in particolare, l'articolo 1, comma  2,  con
il quale sono trasferite al Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante  regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'Organismo indipendente di  valutazione  della  performance,  a
norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e  del
mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, reso il  21  marzo
2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  reso  il  19
aprile 2018; 
  Acquisiti i pareri delle  Commissioni  speciali  della  Camera  dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,   istituite   ai   sensi
dell'articolo  22,  comma  2,  del   Regolamento   della   Camera   e
dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, resi in  data  8  maggio
2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  della  giustizia,   dello   sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'Allegato 1 al decreto legislativo 
                        23 maggio 2011, n. 79 
 
  1. Il Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al  decreto  legislativo
23 maggio 2011, n. 79, e' sostituito dal seguente: 
 
                               «Capo I 
 
                  Contratti del turismo organizzato 
 
                              Sezione I 
 
          Pacchetti turistici e servizi turistici collegati 
 
  Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
Capo si applicano ai  pacchetti  offerti  in  vendita  o  venduti  da
professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la  cui
offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti. 
  2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: 
  a) pacchetti e  servizi  turistici  collegati  la  cui  durata  sia
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; 
  b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita
a viaggiatori e' agevolata dalle associazioni di cui all'articolo  5,
laddove agiscano occasionalmente, comunque  non  piu'  di  due  volte
l'anno, senza fini di lucro  e  soltanto  a  un  gruppo  limitato  di
viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono
comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni
adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi  turistici  collegati
non sono soggetti alla presente disciplina; 
  c) pacchetti e servizi turistici collegati  acquistati  nell'ambito
di un accordo generale  per  l'organizzazione  di  viaggi  di  natura
professionale concluso  tra  un  professionista  e  un'altra  persona
fisica o giuridica che agisce  nell'ambito  della  propria  attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. 
  3. Per quanto non previsto  dal  presente  Capo,  si  applicano  le
disposizioni del codice del consumo di cui al decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
  Art. 33 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  Capo  s'intende
per: 
    a) "servizio turistico": 
  1) il trasporto di passeggeri; 
  2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di
passeggeri e non e' destinato a fini residenziali,  o  per  corsi  di
lingua di lungo periodo; 
  3) il noleggio di auto, di altri veicoli  a  motore  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una  patente
di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo  16  gennaio
2013, n. 2; 
  4) qualunque altro servizio turistico  che  non  costituisce  parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3),
e non sia un servizio finanziario o assicurativo; 
  b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori  quali,  tra
gli  altri,  il  trasporto  del  bagaglio  fornito  nell'ambito   del
trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento  nell'ambito
delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto  passeggeri  su  brevi
distanze in occasione di visite guidate o  i  trasferimenti  tra  una
struttura ricettiva e  una  stazione  di  viaggio  con  altri  mezzi;
l'organizzazione di  attivita'  di  intrattenimento  o  sportive;  la
fornitura di pasti, di  bevande  e  la  pulizia  forniti  nell'ambito
dell'alloggio; la fruizione di  biciclette,  sci  e  altre  dotazioni
della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali
piscine,  spiagge,  palestre,  saune,  centri  benessere  o  termali,
incluso  per  i  clienti  dell'albergo;  qualunque   altro   servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 
  c) "pacchetto": la combinazione  di  almeno  due  tipi  diversi  di
servizi turistici  ai  fini  dello  stesso  viaggio  o  della  stessa
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
  1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione,  prima
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
  2) tali servizi, anche  se  conclusi  con  contratti  distinti  con
singoli fornitori di servizi turistici, sono: 
  2.1) acquistati presso un unico punto vendita e  selezionati  prima
che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
  2.2) offerti,  venduti  o  fatturati  a  un  prezzo  forfettario  o
globale; 
  2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione  "pacchetto"  o
denominazione analoga; 
  2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione
di tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
per via telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli  estremi  del
pagamento e l'indirizzo di  posta  elettronica  siano  trasmessi  dal
professionista con cui e' concluso il primo contratto a  uno  o  piu'
professionisti e  il  contratto  con  quest'ultimo  o  questi  ultimi
professionisti sia concluso al piu' tardi 24  ore  dopo  la  conferma
della prenotazione del primo servizio turistico; 
    d) "contratto di  pacchetto  turistico":  il  contratto  relativo
all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto e'  fornito  in  base  a
contratti distinti, l'insieme dei  contratti  riguardanti  i  servizi
turistici inclusi nel pacchetto; 
  e) "inizio del pacchetto":  l'inizio  dell'esecuzione  dei  servizi
turistici inclusi nel pacchetto; 
  f) "servizio turistico  collegato":  almeno  due  tipi  diversi  di
servizi turistici acquistati ai fini dello  stesso  viaggio  o  della
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che  comportano
la conclusione di contratti  distinti  con  i  singoli  fornitori  di
servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 
  1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di  ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 
  2) l'acquisto mirato di almeno  un  servizio  turistico  aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro
le 24 ore  dalla  conferma  della  prenotazione  del  primo  servizio
turistico; 
  g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula
un contratto o e' autorizzato a viaggiare  in  base  a  un  contratto
concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo; 
  h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica  pubblica
o  privata  che,  nell'ambito  della   sua   attivita'   commerciale,
industriale,  artigianale  o  professionale  agisce,  nei   contratti
oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che  opera  in
suo nome o per suo  conto,  in  veste  di  organizzatore,  venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; 
  i) "organizzatore": un professionista che combina  pacchetti  e  li
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a  un
altro professionista, oppure il professionista che trasmette  i  dati
relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente  alla
lettera c), numero 2.4); 
  l) "venditore": il professionista  diverso  dall'organizzatore  che
vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
  m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8,  comma
1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
  n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al  viaggiatore
o al professionista  di  conservare  le  informazioni  che  gli  sono
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro  per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
  o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione  fuori
dal controllo della parte che invoca una tale  situazione  e  le  cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno  adottando  tutte  le
ragionevoli misure; 
  p) "difetto di conformita'": un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto; 
  q) "minore": persona di eta' inferiore ai 18 anni; 
  r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile  o  immobile,  adibito
alla vendita al dettaglio o  sito  web  di  vendita  al  dettaglio  o
analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui  siti  web
di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati
ai  viaggiatori  come  un  unico  strumento,  compreso  il   servizio
telefonico; 
  s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o  ad
altro luogo concordato dalle parti contraenti. 
  2. Non e'  un  pacchetto  turistico  una  combinazione  di  servizi
turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi  turistici  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con  uno  o
piu' dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero  4),
se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari  o  superiore
al  25  per  cento  del  valore  della  combinazione   e   non   sono
pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti  un  elemento  essenziale
della combinazione, oppure sono selezionati e  acquistati  solo  dopo
l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma  1,
lettera a), numeri 1), 2) o 3). 
  3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso  pacchetto
di cui al comma 1, lettera  b),  non  sottrae  l'organizzatore  o  il
venditore agli obblighi del presente Capo. 
  4. Non costituisce un servizio turistico  collegato  l'acquisto  di
uno dei tipi di servizi turistici di cui  al  comma  1,  lettera  a),
numeri 1), 2) o 3), con uno o piu' dei servizi turistici  di  cui  al
comma 1,  lettera  a),  numero  4),  se  questi  ultimi  servizi  non
rappresentano una porzione significativa pari o superiore al  25  per
cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati  come
un  elemento  essenziale  del  viaggio  o  della  vacanza  e  non  ne
costituiscono, comunque, un elemento essenziale. 
 
                             Sezione II 
 
                Obblighi di informazione e contenuto 
                del contratto di pacchetto turistico 
 
  Art.  34  (Informazioni  precontrattuali).   -   1.   Prima   della
conclusione del contratto di  pacchetto  turistico  o  di  un'offerta
corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il  pacchetto  sia
venduto tramite  un  venditore,  anche  quest'ultimo,  forniscono  al
viaggiatore  il  pertinente  modulo  informativo  standard   di   cui
all'allegato A, parte I o parte II, al presente  codice,  nonche'  le
seguenti informazioni: 
    a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
  1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e  i
periodi di soggiorno con relative date e, se e'  incluso  l'alloggio,
il numero di notti comprese; 
  2) i mezzi, le caratteristiche  e  le  categorie  di  trasporto,  i
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno,  la  durata  e  la
localita' di sosta intermedia e  le  coincidenze;  nel  caso  in  cui
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e,  se  del
caso,   il   venditore,   informano   il   viaggiatore    dell'orario
approssimativo di partenza e ritorno; 
  3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista,  la
categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del
paese di destinazione; 
  4) i pasti forniti; 
  5) le visite, le escursioni o  altri  servizi  inclusi  nel  prezzo
totale pattuito del pacchetto; 
  6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro  di
un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
  7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
  8) se il viaggio o la vacanza sono idonei  a  persone  a  mobilita'
ridotta  e,  su  richiesta  del  viaggiatore,  informazioni   precise
sull'idoneita' del viaggio o della  vacanza  che  tenga  conto  delle
esigenze del viaggiatore; 
  b)  la   denominazione   commerciale   e   l'indirizzo   geografico
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore,  i  loro  recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
  c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse  e  tutti  i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le  eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi
non siano ragionevolmente calcolabili  prima  della  conclusione  del
contratto,  un'indicazione  del  tipo  di  costi  aggiuntivi  che  il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
  d) le  modalita'  di  pagamento,  compresi  l'eventuale  importo  o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario
per il versamento  del  saldo,  o  le  garanzie  finanziarie  che  il
viaggiatore e' tenuto a pagare o fornire; 
  e) il numero minimo di persone richiesto  per  il  pacchetto  e  il
termine  di  cui  all'articolo  41,  comma  5,  lettera   a),   prima
dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione  del  contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero; 
  f) le informazioni di carattere generale concernenti le  condizioni
in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per
l'ottenimento dei visti  e  le  formalita'  sanitarie  del  paese  di
destinazione; 
  g) le informazioni sulla facolta' per il  viaggiatore  di  recedere
dal contratto in qualunque momento prima  dell'inizio  del  pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste,  delle
spese di  recesso  standard  richieste  dall'organizzatore  ai  sensi
dell'articolo 41, comma 1; 
  h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o  obbligatoria
di un'assicurazione che copra le spese  di  recesso  unilaterale  dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
  i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e
3. 
  2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui  all'articolo  33,
comma 1, lettera d), stipulati per  telefono,  l'organizzatore  o  il
professionista fornisce al viaggiatore le  informazioni  standard  di
cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le  informazioni
di cui al comma 1. 
  3. Con riferimento ai pacchetti  acquistati  presso  professionisti
distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera  c),  numero  2.4),
l'organizzatore e il professionista  a  cui  sono  trasmessi  i  dati
garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il  viaggiatore
sia vincolato da un contratto  o  da  un'offerta  corrispondente,  le
informazioni elencate al comma 1,  nella  misura  in  cui  esse  sono
pertinenti    ai    rispettivi     servizi     turistici     offerti.
Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le  informazioni
standard del modulo di cui all'allegato A,  parte  III,  al  presente
codice. 
  4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono  fornite  in  modo
chiaro e preciso e, ove sono  fornite  per  iscritto,  devono  essere
leggibili. 
  Art. 35 (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali  e
conclusione  del  contratto  di  pacchetto  turistico).   -   1.   Le
informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34,  comma
1, lettere a),  c),  d),  e)  e  g),  formano  parte  integrante  del
contratto di pacchetto turistico  e  non  possono  essere  modificate
salvo accordo esplicito delle parti contraenti. 
  2. L'organizzatore e il venditore comunicano al  viaggiatore  tutte
le modifiche delle informazioni precontrattuali  in  modo  chiaro  ed
evidente  prima  della  conclusione  del   contratto   di   pacchetto
turistico. 
  3. Se l'organizzatore e il venditore  non  hanno  ottemperato  agli
obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti  o  su
altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1,  lettera  c),
prima della conclusione del  contratto  di  pacchetto  turistico,  il
viaggiatore non e' tenuto al pagamento di tali costi. 
  Art. 36 (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti
da fornire prima dell'inizio del pacchetto).  -  1.  I  contratti  di
pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro
e, ove in forma scritta, leggibile. 
  2.  Al  momento  della  conclusione  del  contratto  di   pacchetto
turistico  o,  comunque,  appena  possibile,  l'organizzatore  o   il
venditore, fornisce al viaggiatore  una  copia  o  una  conferma  del
contratto su un supporto durevole. 
  3. Il viaggiatore ha  diritto  a  una  copia  cartacea  qualora  il
contratto  di  pacchetto   turistico   sia   stato   stipulato   alla
contemporanea presenza fisica delle parti. 
  4. Per quanto riguarda  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali, definiti all'articolo  45,  comma  1,  lettera  h),  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
del contratto di pacchetto turistico e'  fornita  al  viaggiatore  su
carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 
  5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma  riportano
l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di
cui all'articolo 34, comma 1, nonche' le seguenti: 
  a)   le   richieste   specifiche    del    viaggiatore    accettate
dall'organizzatore; 
  b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore e' responsabile
dell'esatta esecuzione di  tutti  i  servizi  turistici  inclusi  nel
contratto  ai  sensi  dell'articolo  42  ed  e'  tenuto  a   prestare
assistenza qualora il viaggiatore si trovi in  difficolta'  ai  sensi
dell'articolo 45; 
  c) il nome e  i  recapiti,  compreso  l'indirizzo  geografico,  del
soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza; 
  d) il nome, l'indirizzo, il  numero  di  telefono,  l'indirizzo  di
posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante
locale dell'organizzatore, di un punto di  contatto  o  di  un  altro
servizio che consenta al viaggiatore  di  comunicare  rapidamente  ed
efficacemente con  l'organizzatore  per  chiedere  assistenza  o  per
rivolgere  eventuali  reclami  relativi  a  difetti  di   conformita'
riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto; 
  e) il fatto che il  viaggiatore  sia  tenuto  a  comunicare,  senza
ritardo,  eventuali   difetti   di   conformita'   rilevati   durante
l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2; 
  f) nel caso di minori, non accompagnati  da  un  genitore  o  altra
persona  autorizzata,  che  viaggiano  in  base  a  un  contratto  di
pacchetto turistico  che  include  l'alloggio,  le  informazioni  che
consentono di stabilire un  contatto  diretto  con  il  minore  o  il
responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; 
  g) informazioni riguardo alle esistenti  procedure  di  trattamento
dei  reclami  e  ai  meccanismi  di  risoluzione  alternativa   delle
controversie (ADR - Alternative Dispute  Resolution),  ai  sensi  del
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  e,  se  presente,
all'organismo ADR da cui il professionista  e'  disciplinato  e  alla
piattaforma di risoluzione delle controversie  online  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 524/2013; 
  h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il  contratto
a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38. 
  6. Con riferimento ai pacchetti  acquistati  presso  professionisti
distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il
professionista a cui i dati sono  trasmessi  informa  l'organizzatore
della conclusione del contratto che portera'  alla  creazione  di  un
pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie  ad
adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce  tempestivamente
al viaggiatore le informazioni di cui  al  comma  5  su  un  supporto
durevole. 
  7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono  presentate  in  modo
chiaro e preciso. 
  8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto,  l'organizzatore
fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari,
le informazioni sull'orario della  partenza  previsto  e  il  termine
ultimo per l'accettazione, nonche' gli orari delle soste  intermedie,
delle coincidenze e dell'arrivo. 
  Art. 37 (Onere  della  prova  e  divieto  di  fornire  informazioni
ingannevoli). - 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli
obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del
professionista. 
  2. E' fatto comunque divieto di  fornire  informazioni  ingannevoli
sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al viaggiatore. 
 
                             Sezione III 
 
            Modifiche al contratto di pacchetto turistico 
                   prima dell'inizio del pacchetto 
 
  Art. 38 (Cessione del contratto di pacchetto turistico a  un  altro
viaggiatore).  -   1.   Il   viaggiatore,   previo   preavviso   dato
all'organizzatore su un supporto durevole entro  e  non  oltre  sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto, puo' cedere il  contratto  di
pacchetto turistico a una persona che soddisfa  tutte  le  condizioni
per la fruizione del servizio. 
  2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del  prezzo
e degli eventuali diritti, imposte  e  altri  costi  aggiuntivi,  ivi
comprese le  eventuali  spese  amministrative  e  di  gestione  delle
pratiche, risultanti da tale cessione. 
  3. L'organizzatore informa il cedente  dei  costi  effettivi  della
cessione, che non possono essere  irragionevoli  e  non  eccedono  le
spese realmente sostenute  dall'organizzatore  in  conseguenza  della
cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al  cedente
la prova relativa  ai  diritti,  alle  imposte  o  agli  altri  costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
  Art. 39 (Revisione del  prezzo).  -  1.  Dopo  la  conclusione  del
contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono  essere  aumentati
soltanto se il contratto lo prevede espressamente e  precisa  che  il
viaggiatore ha  diritto  a  una  riduzione  del  prezzo,  nonche'  le
modalita' di calcolo della revisione del  prezzo.  In  tal  caso,  il
viaggiatore ha diritto ad una  riduzione  del  prezzo  corrispondente
alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
che  si  verifichi  dopo  la  conclusione  del  contratto   e   prima
dell'inizio del pacchetto. 
  2.  Gli  aumenti  di  prezzo  sono  possibili   esclusivamente   in
conseguenza di modifiche riguardanti: 
  a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo  del
carburante o di altre fonti di energia; 
  b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi  nel
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione
del  pacchetto,  comprese  le  tasse  di  atterraggio,  di  sbarco  e
d'imbarco nei porti e negli aeroporti; 
  c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 
  3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente  articolo  eccede  l'8
per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo
40, commi 2, 3, 4 e 5. 
  4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla  sua  entita',  e'
possibile solo previa comunicazione  chiara  e  precisa  su  supporto
durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente  alla
giustificazione di tale aumento e alle modalita' di  calcolo,  almeno
venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. 
  5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto  a
detrarre  le  spese  amministrative  e  di  gestione  delle  pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali e' tenuto a
fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
  Art. 40 (Modifica di altre condizioni del  contratto  di  pacchetto
turistico). - 1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non
puo' unilateralmente modificare le condizioni del  contratto  diverse
dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale
diritto nel  contratto  e  la  modifica  sia  di  scarsa  importanza.
L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro  e
preciso su un supporto durevole. 
  2.  Se,  prima  dell'inizio  del  pacchetto,   l'organizzatore   e'
costretto  a  modificare   in   modo   significativo   una   o   piu'
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui  all'articolo
34,  comma  1,  lettera  a),  o  non  puo'  soddisfare  le  richieste
specifiche di cui  all'articolo  36,  comma  5,  lettera  a),  oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8  per  cento
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un  periodo
ragionevole  specificato  dall'organizzatore,   puo'   accettare   la
modifica proposta oppure recedere dal contratto  senza  corrispondere
spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al
viaggiatore  un  pacchetto  sostitutivo  di  qualita'  equivalente  o
superiore. 
  3.  L'organizzatore  informa,  senza  ingiustificato  ritardo,   il
viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: 
  a) delle modifiche  proposte  di  cui  al  comma  2  e  della  loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; 
  b) di un periodo ragionevole  entro  il  quale  il  viaggiatore  e'
tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai  sensi  del
comma 2; 
  c) delle conseguenze della mancata risposta del  viaggiatore  entro
il  periodo  di  cui  alla  lettera  b)  e  dell'eventuale  pacchetto
sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
  4. Se le modifiche del  contratto  di  pacchetto  turistico  o  del
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano  un  pacchetto  di
qualita' o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto  a  un'adeguata
riduzione del prezzo. 
  5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto  sostitutivo,
l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni  caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i  pagamenti
effettuati  da  o  per  conto  del  viaggiatore  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
  Art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto). -  1.
Il viaggiatore puo' recedere dal contratto di pacchetto turistico  in
ogni  momento  prima  dell'inizio  del  pacchetto,  dietro   rimborso
all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate  e  giustificabili,
del cui ammontare quest'ultimo fornisce  motivazione  al  viaggiatore
che ne faccia richiesta. 
  2.  Il  contratto  di  pacchetto  turistico  puo'  prevedere  spese
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento  di
recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e  agli  introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
  3. In assenza di specificazione delle spese  standard  di  recesso,
l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del  pacchetto
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che  derivano  dalla
riallocazione dei servizi turistici. 
  4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie  verificatesi
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un'incidenza  sostanziale  sull'esecuzione  del   pacchetto   o   sul
trasporto di passeggeri verso  la  destinazione,  il  viaggiatore  ha
diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio  del  pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al  rimborso  integrale  dei
pagamenti effettuati per  il  pacchetto,  ma  non  ha  diritto  a  un
indennizzo supplementare. 
  5.  L'organizzatore  puo'  recedere  dal  contratto  di   pacchetto
turistico  e  offrire  al  viaggiatore  il  rimborso  integrale   dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e' tenuto a versare  un
indennizzo supplementare se: 
  a) il numero di persone  iscritte  al  pacchetto  e'  inferiore  al
minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica  il  recesso
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e
in ogni caso non piu' tardi di venti  giorni  prima  dell'inizio  del
pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei giorni,  di  sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi  che  durano
tra due e sei  giorni,  di  quarantotto  ore  prima  dell'inizio  del
pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
  b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il contratto a causa
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso  dal
medesimo  al   viaggiatore   senza   ingiustificato   ritardo   prima
dell'inizio del pacchetto. 
  6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi  prescritti  a  norma
dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,  2
e 3, rimborsa qualunque pagamento  effettuato  da  o  per  conto  del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto  le  adeguate  spese,
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici  giorni
dal recesso. Nei casi di  cui  ai  commi  4  e  5,  si  determina  la
risoluzione dei  contratti  funzionalmente  collegati  stipulati  con
terzi. 
  7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il
viaggiatore  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  di  pacchetto
turistico  entro  un  periodo  di  cinque  giorni  dalla  data  della
conclusione del contratto o dalla data in cui  riceve  le  condizioni
contrattuali e  le  informazioni  preliminari  se  successiva,  senza
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi  di  offerte  con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle  offerte  correnti,  il
diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo  caso,  l'organizzatore
documenta  la  variazione  di   prezzo   evidenziando   adeguatamente
l'esclusione del diritto di recesso. 
 
                             Sezione IV 
 
                      Esecuzione del pacchetto 
 
  Art.  42   (Responsabilita'   dell'organizzatore   per   l'inesatta
esecuzione del pacchetto e  per  la  sopravvenuta  impossibilita'  in
corso  d'esecuzione  del  pacchetto).   -   1.   L'organizzatore   e'
responsabile  dell'esecuzione  dei  servizi  turistici  previsti  dal
contratto di pacchetto turistico,  indipendentemente  dal  fatto  che
tali servizi  turistici  devono  essere  prestati  dall'organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell'esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o  da  altri
fornitori di servizi  turistici,  ai  sensi  dell'articolo  1228  del
codice civile. 
  2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375  del  codice
civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore,
tempestivamente,  tenuto  conto  delle  circostanze  del   caso,   di
eventuali difetti di conformita' rilevati durante l'esecuzione di  un
servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 
  3. Se uno dei servizi turistici  non  e'  eseguito  secondo  quanto
pattuito nel contratto di pacchetto turistico,  l'organizzatore  pone
rimedio  al  difetto  di  conformita',  a  meno  che   cio'   risulti
impossibile oppure  risulti  eccessivamente  oneroso,  tenendo  conto
dell'entita' del difetto di conformita'  e  del  valore  dei  servizi
turistici  interessati  dal  difetto.  Se  l'organizzatore  non  pone
rimedio al difetto, si applica l'articolo 43. 
  4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3,  se  l'organizzatore
non  pone  rimedio  al  difetto  di  conformita'  entro  un   periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata  e  alle
caratteristiche del pacchetto, con  la  contestazione  effettuata  ai
sensi del comma 2,  il  viaggiatore  puo'  ovviare  personalmente  al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli  e
documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio  al  difetto
di conformita' o se e' necessario ovviarvi immediatamente non occorre
che il viaggiatore specifichi un termine. 
  5. Se un difetto di conformita', ai sensi  dell'articolo  1455  del
codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa  importanza
dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e  l'organizzatore  non
vi ha posto  rimedio  entro  un  periodo  ragionevole  stabilito  dal
viaggiatore in relazione  alla  durata  e  alle  caratteristiche  del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma  2,  il
viaggiatore puo', senza spese, risolvere di  diritto  e  con  effetto
immediato il  contratto  di  pacchetto  turistico  o,  se  del  caso,
chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo,  salvo
comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso  di  risoluzione
del  contratto,  se  il  pacchetto  comprendeva  il   trasporto   dei
passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore
con un trasporto equivalente senza  ingiustificato  ritardo  e  senza
costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
  6. Laddove e' impossibile assicurare il  rientro  del  viaggiatore,
l'organizzatore  sostiene  i  costi  dell'alloggio  necessario,   ove
possibile  di  categoria  equivalente  a  quanto  era  previsto   dal
contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o
per il periodo piu'  lungo  eventualmente  previsto  dalla  normativa
dell'Unione europea relativa ai diritti dei  passeggeri,  applicabile
ai pertinenti mezzi di trasporto. 
  7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si  applica  alle
persone a mobilita' ridotta, definite dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.   1107/2006,   e   ai   loro
accompagnatori, alle donne in stato  di  gravidanza,  ai  minori  non
accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica,
purche'  l'organizzatore  abbia  ricevuto  comunicazione  delle  loro
particolari esigenze almeno quarantotto  ore  prima  dell'inizio  del
pacchetto. L'organizzatore non puo' invocare circostanze  inevitabili
e straordinarie per limitare la responsabilita' di  cui  al  presente
comma qualora il fornitore del servizio di trasporto  non  possa  far
valere le stesse circostanze ai  sensi  della  normativa  dell'Unione
europea applicabile. 
  8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore
e' impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale,
per valore o  qualita',  della  combinazione  dei  servizi  turistici
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre,
senza supplemento di  prezzo  a  carico  del  viaggiatore,  soluzioni
alternative  adeguate  di  qualita',  ove  possibile  equivalente   o
superiore, rispetto a quelle  specificate  nel  contratto,  affinche'
l'esecuzione del pacchetto possa continuare,  inclusa  l'eventualita'
che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia  fornito
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte  comportano  un
pacchetto di qualita' inferiore rispetto  a  quella  specificata  nel
contratto  di  pacchetto  turistico,   l'organizzatore   concede   al
viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. 
  9. Il viaggiatore puo' respingere le soluzioni alternative proposte
solo se non sono comparabili a  quanto  convenuto  nel  contratto  di
pacchetto  turistico  o  se  la  riduzione  del  prezzo  concessa  e'
inadeguata. 
  10. Se  e'  impossibile  predisporre  soluzioni  alternative  o  il
viaggiatore respinge le soluzioni alternative  proposte,  conformi  a
quanto indicato dal comma  8,  al  viaggiatore  e'  riconosciuta  una
riduzione del  prezzo.  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di
offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5. 
  11. Laddove, a causa di  circostanze  sopravvenute  non  imputabili
all'organizzatore,  e'  impossibile   assicurare   il   rientro   del
viaggiatore come pattuito nel contratto di  pacchetto  turistico,  si
applicano i commi 6 e 7. 
  Art. 43 (Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni).  -  1.  Il
viaggiatore ha diritto a un'adeguata  riduzione  del  prezzo  per  il
periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformita', a  meno
che l'organizzatore  dimostri  che  tale  difetto  e'  imputabile  al
viaggiatore. 
  2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore,  senza
ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque  danno
che puo' aver subito in conseguenza di un difetto di conformita'. 
  3. Al viaggiatore non e' riconosciuto il risarcimento dei danni  se
l'organizzatore dimostra che il difetto di conformita' e'  imputabile
al viaggiatore o a un  terzo  estraneo  alla  fornitura  dei  servizi
turistici  inclusi  nel  contratto  di  pacchetto  turistico  ed   e'
imprevedibile  o  inevitabile  oppure   e'   dovuto   a   circostanze
inevitabili e straordinarie. 
  4. All'organizzatore si applicano  le  limitazioni  previste  dalle
convenzioni  internazionali  in  vigore  che  vincolano  l'Italia   o
l'Unione europea,  relative  alla  misura  del  risarcimento  o  alle
condizioni a cui e' dovuto da parte di un  fornitore  che  presta  un
servizio turistico incluso in un pacchetto. 
  5.  Il  contratto  di  pacchetto  turistico   puo'   prevedere   la
limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per
i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o  per  colpa,
purche' tale limitazione non  sia  inferiore  al  triplo  del  prezzo
totale del pacchetto. 
  6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai
sensi del presente Capo non  pregiudica  i  diritti  dei  viaggiatori
previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal  regolamento  (CE)  n.
1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE)  n.
1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  nonche'  dalle  convenzioni  internazionali,   fermo
restando che il risarcimento o la riduzione del  prezzo  concessi  ai
sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione  del  prezzo
concessi ai sensi di detti regolamenti e  convenzioni  internazionali
sono detratti gli uni dagli altri. 
  7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni
previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a  decorrere
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di  partenza,  fatto
salvo quanto previsto al comma 8. 
  8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona  si  prescrive
in tre anni a decorrere dalla data del rientro  del  viaggiatore  nel
luogo  di  partenza  o  nel  piu'  lungo  periodo  previsto  per   il
risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i
servizi compresi nel pacchetto. 
  Art. 44 (Possibilita'  di  contattare  l'organizzatore  tramite  il
venditore). - 1. Il viaggiatore puo' indirizzare messaggi,  richieste
o reclami  relativi  all'esecuzione  del  pacchetto  direttamente  al
venditore tramite il quale  l'ha  acquistato,  il  quale,  a  propria
volta, inoltra tempestivamente tali  messaggi,  richieste  o  reclami
all'organizzatore. 
  2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di  prescrizione,
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o  reclami  di
cui al comma  1  e'  considerata  la  data  di  ricezione  anche  per
l'organizzatore. 
  Art. 45 (Obbligo di  prestare  assistenza).  -  1.  L'organizzatore
presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si  trova
in difficolta' anche nelle circostanze di cui all'articolo 42,  comma
7, in particolare fornendo  le  opportune  informazioni  riguardo  ai
servizi sanitari, alle autorita' locali e all'assistenza consolare  e
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza  e
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
  2.  L'organizzatore  puo'  pretendere  il  pagamento  di  un  costo
ragionevole per tale  assistenza  qualora  il  problema  sia  causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,  nei  limiti  delle
spese effettivamente sostenute. 
  Art. 46 (Risarcimento del danno da vacanza rovinata). - 1. Nel caso
in cui l'inadempimento delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del
pacchetto non e' di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile, il viaggiatore puo' chiedere  all'organizzatore  o  al
venditore, secondo la responsabilita' derivante dalla violazione  dei
rispettivi obblighi assunti con  i  rispettivi  contratti,  oltre  ed
indipendentemente dalla risoluzione del  contratto,  un  risarcimento
del danno correlato al tempo  di  vacanza  inutilmente  trascorso  ed
all'irripetibilita' dell'occasione perduta. 
  2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero  nel
piu' lungo  periodo  per  il  risarcimento  del  danno  alla  persona
previsto dalle disposizioni  che  regolano  i  servizi  compresi  nel
pacchetto, a decorrere dalla data del  rientro  del  viaggiatore  nel
luogo di partenza. 
 
                              Sezione V 
 
            Protezione in caso d'insolvenza o fallimento 
 
  Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso  d'insolvenza
o fallimento). - 1. L'organizzatore  e  il  venditore  stabiliti  sul
territorio nazionale sono coperti da contratto di  assicurazione  per
la  responsabilita'  civile  a  favore   del   viaggiatore   per   il
risarcimento dei danni  derivanti  dalla  violazione  dei  rispettivi
obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
  2. I  contratti  di  organizzazione  di  pacchetto  turistico  sono
assistiti da polizze assicurative o  garanzie  bancarie  che,  per  i
viaggi all'estero e i  viaggi  che  si  svolgono  all'interno  di  un
singolo  Paese,  ivi  compresi  i  viaggi  in  Italia,  nei  casi  di
insolvenza  o   fallimento   dell'organizzatore   o   del   venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso
del  prezzo  versato  per  l'acquisto  del  pacchetto  e  il  rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui  il  pacchetto  include  il
trasporto del viaggiatore, nonche', se necessario, il  pagamento  del
vitto e dell'alloggio prima del rientro. 
  3. Gli organizzatori e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in
consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere
collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalita'  del
presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative
di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo,
anche prevedendo forme di riassicurazione. 
  4. La garanzia di cui al comma 2 e' effettiva, adeguata  al  volume
di affari e copre i costi ragionevolmente  prevedibili,  gli  importi
dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in  relazione
a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra  gli
acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti,  nonche'
del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza  o  fallimento
dell'organizzatore o del venditore. 
  5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso  d'insolvenza
o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal
loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita
del pacchetto e  indipendentemente  dallo  Stato  membro  in  cui  e'
stabilito il soggetto incaricato di fornire  protezione  in  caso  di
insolvenza o fallimento. 
  6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa  al  rimborso  del
prezzo o al rientro immediato, puo' essere offerta al viaggiatore  la
continuazione del pacchetto con le modalita' di cui agli articoli  40
e 42. 
  7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore  e
il  venditore  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  che   si
stabilisce sul territorio nazionale se sussistono  le  condizioni  di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  8. Gli organizzatori e i  venditori  non  stabiliti  in  uno  Stato
membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o  in  un
altro  Stato  membro  o  che,  con  qualsiasi  mezzo,  dirigono  tali
attivita' verso l'Italia o un altro Stato  membro  sono  obbligati  a
fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2. 
  9.  In  ogni  caso,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  puo'  chiedere  agli   interessati   il
rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso  e
il  rimpatrio  delle  persone  che,  all'estero,  si  siano   esposte
deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di
attivita' professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere  con
l'uso della normale diligenza. 
  10. E' fatta salva la facolta' di  stipulare  anche  altre  polizze
assicurative di assistenza al viaggiatore. 
  Art.  48  (Riconoscimento  reciproco  della  protezione   in   caso
d'insolvenza e cooperazione amministrativa).  -  1.  E'  riconosciuta
conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque  protezione
in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore
forniscono conformemente alle corrispondenti  misure  previste  dallo
Stato membro in cui e' stabilito. 
  2. Quale punto di contatto centrale per agevolare  la  cooperazione
amministrativa e il controllo degli  organizzatori  e  dei  venditori
operanti in Stati membri diversi e' designato il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale Turismo,
il cui recapito e' comunicato a tutti gli altri Stati membri  e  alla
Commissione. 
  3. Il punto di contatto centrale mette a  disposizione  dei  propri
omologhi tutte le  informazioni  necessarie  riguardo  ai  rispettivi
obblighi nazionali in materia di protezione in  caso  d'insolvenza  o
fallimento e ai soggetti incaricati di fornire  tale  protezione  per
gli  specifici  organizzatori  o  venditori  stabiliti  sul   proprio
territorio, autorizzando a condizioni  di  reciprocita'  l'accesso  a
qualunque registro disponibile, reso accessibile  al  pubblico  anche
online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori  che  si
conformano  all'obbligo  di  protezione  in   caso   d'insolvenza   o
fallimento. 
  4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di
insolvenza di  un  organizzatore,  chiede  chiarimenti  al  punto  di
contatto di cui al comma  2.  Il  punto  di  contatto  risponde  alle
richieste degli altri Stati membri  il  piu'  rapidamente  possibile,
tenendo  in  considerazione  l'urgenza  e   la   complessita'   della
questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 
 
                             Sezione VI 
 
                     Servizi turistici collegati 
 
  Art. 49 (Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e
d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati). - 1.  Ai
professionisti  che  agevolano   servizi   turistici   collegati   si
applicano, per il rimborso di tutti  i  pagamenti  che  ricevono  dai
viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella  misura  in
cui un servizio turistico che  fa  parte  di  un  servizio  turistico
collegato non sia effettuato a causa  dello  stato  di  insolvenza  o
fallimento dei professionisti. 
  2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti
alla  creazione  di  un  servizio  turistico  collegato  o   di   una
corrispondente  offerta,  il  professionista  che   agevola   servizi
turistici collegati, anche nei casi in cui egli non e'  stabilito  in
uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attivita' verso
uno  Stato  membro,  dichiara  in  modo  chiaro,  e  preciso  che  il
viaggiatore: 
  a) non  potra'  invocare  nessuno  dei  diritti  che  si  applicano
esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che  ciascun
fornitore  di  servizi  sara'  il   solo   responsabile   dell'esatta
esecuzione contrattuale del suo servizio; 
  b) potra' invocare la protezione in caso d'insolvenza o  fallimento
ai sensi del comma 1. 
  3. Il professionista  fornisce  al  viaggiatore  tali  informazioni
mediante  il  modulo   informativo   standard   pertinente   di   cui
all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo  specifico  tipo
di servizi turistici collegati non sia  contemplato  da  nessuno  dei
moduli previsti  in  tale  allegato,  fornendo  le  informazioni  ivi
contenute. 
  4.  Qualora  il  professionista  che  agevola   servizi   turistici
collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si
applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41  e
dalla sezione IV  in  relazione  ai  servizi  turistici  inclusi  nel
servizio turistico collegato. 
  5. Se un servizio turistico collegato e' il risultato della stipula
di un contratto tra  un  viaggiatore  e  un  professionista  che  non
agevola il servizio turistico collegato, tale professionista  informa
il professionista che agevola il servizio turistico  collegato  della
stipula del pertinente contratto. 
 
                             Sezione VII 
 
                    Responsabilita' del venditore 
 
  Art. 50 (Responsabilita' del  venditore).  -  1.  Il  venditore  e'
responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore
con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal
fatto che la prestazione sia resa  dal  venditore  stesso,  dai  suoi
ausiliari  o  preposti  quando  agiscono  nell'esercizio  delle  loro
funzioni  o  dai  terzi  della  cui   opera   si   avvalga,   dovendo
l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo
alla  diligenza  richiesta  per  l'esercizio   della   corrispondente
attivita' professionale. 
  Art. 51 (Responsabilita' in caso di errore di prenotazione).  -  1.
Il professionista e'  responsabile  degli  errori  dovuti  a  difetti
tecnici nel sistema di  prenotazione  che  gli  siano  imputabili  e,
qualora  abbia  accettato  di  organizzare  la  prenotazione  di   un
pacchetto o di servizi turistici che rientrano in  servizi  turistici
collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. 
  2.  Il  professionista  non  e'  responsabile   degli   errori   di
prenotazione  imputabili  al  viaggiatore  o  dovuti  a   circostanze
inevitabili e straordinarie. 
  Art.  51-bis  (Obbligo  del  venditore  di  indicare   la   propria
qualita'). - 1. Il venditore e' considerato come organizzatore se, in
relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette  di  fornire
al viaggiatore,  a  norma  dell'articolo  34,  il  pertinente  modulo
informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte  III  al
presente  codice,  e  le  informazioni  relative  alla  denominazione
commerciale,  l'indirizzo  geografico,  il  recapito   telefonico   e
l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di
informare il viaggiatore che egli agisce in qualita' di venditore. 
  Art.   51-ter   (Obblighi   specifici    del    venditore    quando
l'organizzatore e' stabilito fuori dallo Spazio economico europeo). -
1. Se l'organizzatore e' stabilito al di fuori dello Spazio economico
europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro e' soggetto  agli
obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV  e  V,  salvo
che fornisca la prova che  l'organizzatore  si  conforma  alle  norme
contenute in tali Sezioni. 
  Art.  51-quater  (Prescrizione  del  diritto  al  risarcimento  del
danno). - 1. Fatto salvo quanto  stabilito  dall'articolo  46  e  gli
effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al
risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione  si  prescrive
in due anni a decorrere dalla data del rientro  del  viaggiatore  nel
luogo di partenza. 
 
                            Sezione VIII 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Art. 51-quinquies (Diritto ad  azioni  di  regresso  e  diritto  di
surrogazione). - 1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un
indennizzo  o  una  riduzione  di  prezzo,  ovvero   corrisposto   un
risarcimento del danno o e' stato costretto ad ottemperare  ad  altri
obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto  di
regresso nei  confronti  dei  soggetti  che  abbiano  contribuito  al
verificarsi delle circostanze o  dell'evento  da  cui  sono  derivati
l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento  del  danno  o
gli altri obblighi  in  questione,  nonche'  dei  soggetti  tenuti  a
fornire  servizi  di  assistenza  ed  alloggio  in  forza  di   altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare  nel
luogo di partenza. 
  2.  L'organizzatore  o  il  venditore  che   hanno   risarcito   il
viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento  corrisposto,
in tutti i  diritti  e  le  azioni  di  quest'ultimo  verso  i  terzi
responsabili;  il  viaggiatore  fornisce   all'organizzatore   o   al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli  elementi  in  suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga. 
  Art.  51-sexies  (Inderogabilita'  della  disciplina  relativa   ai
diritti del viaggiatore). - 1. La dichiarazione che un  organizzatore
di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico
collegato agisce  esclusivamente  in  qualita'  di  fornitore  di  un
servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che
un pacchetto o un servizio turistico  collegato  non  costituisce  un
pacchetto  o  un  servizio  turistico  collegato,  non  esonera   gli
organizzatori o i professionisti  dagli  obblighi  imposti  loro  dal
presente Capo. 
  2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti  conferiti  loro
dalle disposizioni di cui al presente Capo. 
  3.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito   da   specifiche
disposizioni   di   legge,   eventuali   clausole   contrattuali    o
dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino,  direttamente
o indirettamente, i diritti derivanti dal  presente  Capo  o  il  cui
scopo  sia  eludere  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente Capo, non vincolano il viaggiatore. 
 
                             Sezione IX 
 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  Art. 51-septies (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il  fatto
non  costituisca  reato  o  configuri  una  fattispecie  di  illecito
amministrativo sanzionato con legge delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  ovvero  una  pratica  commerciale
scorretta sanzionata dal decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206,  il  professionista,  l'organizzatore   o   il   venditore   che
contravviene: 
  a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36,  38,
comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e  49,
commi 2  e  3,  del  presente  Capo,  e'  punito,  per  ogni  singola
violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
5.000 euro; 
  b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi  7
e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, e' punito,  per  ogni  singola
violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro
10.000 euro; 
  c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi
7 e 8, del presente Capo, e' punito, per ogni singola violazione, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  1,  il  professionista,
l'organizzatore o il venditore che omette di  fornire  l'informazione
al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso  o
di risoluzione ovvero fornisce informazione  incompleta  o  errata  o
comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli  articoli
40, 41 e sul diritto di risoluzione  previsto  dall'articolo  42  del
presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da  questi
eventualmente corrisposte, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  3. In caso di reiterazione, le sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dai commi 1 e 2 sono  aumentate  di  un  terzo,  laddove  la
reiterazione  si  verifica  qualora  sia  stata  commessa  la  stessa
violazione per due volte in un anno, anche  se  si  e'  proceduto  al
pagamento della sanzione mediante oblazione. 
  4. In caso di ulteriore reiterazione,  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 
  5. In caso di violazione degli obblighi di  assicurazione  previsti
dagli articoli 47 e 48, al  professionista,  all'organizzatore  o  al
venditore si applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici  giorni  a  tre
mesi e, in caso di reiterazione, l'autorita'  competente  dispone  la
cessazione dell'attivita'. 
  6. Per  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  conseguenti  alle
violazioni del presente decreto si osservano, in quanto  applicabili,
le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   51-novies,   il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo  e'  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento. 
  8. All'articolo 148 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti  parole:  ",  salvo
quanto previsto al secondo periodo del comma 2"; 
  b) al comma 2,  sono  aggiunte  infine  il  seguente  periodo:  "Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di  cui  all'articolo
51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  sono  destinate  a  iniziative  a
vantaggio dei  viaggiatori.  Tali  entrate  affluiscono  ad  apposito
capitolo/articolo di  entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  nuova
istituzione e possono essere riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze a  un  apposito  fondo  iscritto  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative  di  cui
al primo periodo, individuate di  volta  in  volta  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  sentite
le commissioni parlamentari.". 
  Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative).  -  1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma  1,  e
51-novies, l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia
interesse,  accerta  le  violazioni   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione  e  ne  elimina
gli  effetti,  avvalendosi  a  tal  fine   degli   strumenti,   anche
sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206. 
  Art. 51-novies (Sanzioni amministrative previste  con  legge  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).  -  1.  Le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  prevedono
sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per  le
violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo  che  rientrano
nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi  degli  articoli
117 e 118 della Costituzione.». 
 
          N O T E 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.  
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.  
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.  
              - La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione
          europea  2016  -  2017),  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259.  
              - La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti
          turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
          regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          direttiva 90/314/CEE  del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326. 
               - Il  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  febbraio  2004,   che
          istituisce regole comuni in  materia  di  compensazione  ed
          assistenza ai passeggeri in  caso  di  negato  imbarco,  di
          cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga
          il regolamento (CEE) n. 295/91 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          17 febbraio 2004, n. L 46. 
               - Il regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5  luglio  2006,  relativo  ai
          diritti delle persone con disabilita'  e  delle  persone  a
          mobilita' ridotta nel trasporto aereo e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204. 
               - Il regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativo  ai
          diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
          ferroviario e' pubblicato nella G.U.U.E. 3  dicembre  2007,
          n. L 315. 
               - Il  regolamento  (CE)  n.  392/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alla
          responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri  via
          mare in caso di incidente (Testo rilevante ai fini del SEE)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131. 
               - Il regolamento  (UE)  n.  1177/2010  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo  ai
          diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare  e  per  vie
          navigabili interne e che modifica il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334. 
               - Il  regolamento  (UE)  n.  181/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo  ai
          diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
          e che modifica il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  28
          febbraio 2011, n. L 55. 
               - Il  regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo  alla
          risoluzione delle controversie online dei consumatori e che
          modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva
          2009/22/CE (regolamento  sull'ODR  per  i  consumatori)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 165. 
               - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.  ,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59
          (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 aprile 2010, n. 94, S.O. 
              - L'Allegato 1 al decreto legislativo 23  maggio  2011,
          n.  79  (Codice  della  normativa  statale   in   tema   di
          ordinamento e mercato del turismo,  a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246,  nonche'  attuazione
          della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
          multiproprieta', contratti  relativi  ai  prodotti  per  le
          vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di
          scambio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011,
          n. 129, S.O. e' cosi' rubricato: 
              «CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI  ORDINAMENTO
          E MERCATO DEL TURISMO». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.   2
          (Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile
          2011, n. 59, e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione
          della  direttiva   2011/94/UE   recante   modifiche   della
          direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15. 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - La legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE e, in particolare, l'art. 1, comma 2,
          con il quale sono trasferite al Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  turismo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2014,  n.
          274. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.